(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., spetta all'interessato indicare, sia pure a grandi linee, quale sia stato il disegno criminoso che dovrebbe comportare l'unificazione dei reati. In assenza di tale allegazione, il giudice, nel valutare le sentenze relative ai singoli fatti criminosi, non può egli solo trarre dalle stesse, qualora queste non presentino elementi indicativi di una unica progettualità, i dati che valgano a costruire un disegno ignoto, neppure enunciato nell'istanza.