(massima n. 1)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, mentre all'interessato incombe l'onere di indicare i reati ai quali la continuazione dovrebbe riferirsi, non può dirsi che egli sia anche tenuto a provare l'unitarietà del disegno criminoso, spettando invece al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento fra i vari episodi oggetto delle pronunce di condanna onde verificare, con approfondita disamina del caso concreto, la sussistenza o meno di detta unitarietà. Qualora, tuttavia, le sentenze relative ai singoli fatti criminosi non presentino elementi indicativi di un'unica progettualità, può configurarsi un onere di allegazione in tal senso a carico dell'interessato, per cui, in detta ipotesi, ove l'interessato non provveda alla specifica indicazione della natura del disegno criminoso che dovrebbe comportare l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, il giudice non potrà non respingere la relativa richiesta.