(massima n. 1)
In tema di reato continuato, la modifica legislativa dell'art. 671 c.p.p., introdotta con L. n. 49 del 2006, comporta che lo stato di tossicodipendenza, pur non costituendo elemento assorbente ai fini della valutazione della medesimezza del disegno criminoso, debba essere valutato «fra gli elementi » a quel fine rilevanti, potendo costituire collante idoneo a giustificare la valutazione della commissione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati ad esso riconducibili, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi sintomatici della sussistenza della continuazione.