(massima n. 1)
Il procedimento per l'applicazione della disciplina del reato continuato, previsto dall'art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., che, in quanto norma di carattere generale, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti concernenti l'esecuzione, salvo che la legge non contenga un'espressa deroga. Ne consegue che nel caso in cui la decisione di rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione sia adottata de plano, senza la partecipazione necessaria del difensore del condannato, la relativa ordinanza deve ritenersi affetta da nullitą assoluta, ai sensi dell'art. 179, primo comma, c.p.p.