(massima n. 1)
Il procedimento per l'applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall'art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., che prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'avviso alle parti e ai difensori: il quarto comma dello stesso art. 666 precisa che l'udienza si svolge con la «partecipazione necessaria» del difensore. Ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un'espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l'esecuzione, compreso quello di cui all'art. 671 c.p.p.; e ne consegue, altresģ, che č affetta da nullitą assoluta, ai sensi dell'art. 179 primo comma c.p.p., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.