(massima n. 2)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato al favor rei, detta applicazione deve, di regola, comportare una diminuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel massimo consentito dall'art. 671, comma secondo, c.p.p. (il quale indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto), deve darsi di ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione.