(massima n. 1)
In fase esecutiva (art. 671 primo comma c.p.p.) è preclusa l'applicabilità del regime del reato continuato qualora, in sede di cognizione, sia stata esclusa l'unicità del disegno criminoso, che costituisce il presupposto della continuazione. Ogni altra causa di mancata applicazione della disciplina della continuazione non ne impedisce l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, a cui spetta in definitiva la valutazione del complesso dei fatti giudicati con separate sentenze. Non sussiste, perciò, alcuna preclusione alla suddetta applicabilità nel caso in cui il giudice della cognizione abbia negato la disciplina della continuazione non per insussistenza dell'identità del disegno criminoso, ma per essere il secondo reato stato commesso successivamente alla prima condanna. (Nella fattispecie il ricorrente aveva riportato separate sentenze di condanna per diserzione a distanza di due mesi ed il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto inammissibile l'istanza proposta di applicazione del regime della continuazione. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio il decreto impugnato).