(massima n. 1)
L'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in executivis ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non č consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilitā del giudicato, quale che sia il motivo per cui all'istituto non sia stata data operativitā nella fase di cognizione. (Nella specie il giudice di merito, con sentenza pronunciata nel 1970, e cioč prima della modifica dell'art. 81 c.p. introdotta dal D.L. n. 99 del 1974, aveva inflitto pene distinte per i reati di estorsione continuata, falso, rapina, violenza privata e violazione di domicilio).