(massima n. 1)
Il codice di rito del 1988, con l'art. 671, ha apportato un serio vulnus al principio del giudicato, consentendo al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione con l'unico limite che essa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Pertanto, essendo venuto meno qualsiasi vincolo in subiecta materia e dovendo l'istituto trovare applicazione ogniqualvolta sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso, la continuazione può essere tenuta presente anche quando la precedente condanna sia intervenuta con riferimento al reato meno grave.