(massima n. 2)
Poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l'eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell'ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.