(massima n. 1)
Nell'applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice gode di una cognizione piena, con l'unico limite, collegato alla autorità del giudicato, che la continuazione tra i reati non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Non costituisce pertanto violazione del precedente giudicato la statuizione del giudice della esecuzione che, nell'applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena — già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione — subordinando il beneficio stesso alla eliminazione delle conseguenze dannose dei reati commessi. (Fattispecie in tema di violazioni edilizie per le quali il giudice della esecuzione ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione del manufatto eseguito).