(massima n. 1)
In tema di risoluzione del concordato fallimentare, l'art. 137 L. fall., prevedente che, prima della relativa pronuncia, il debitore e i suoi fideiussori compaiono dinanzi al tribunale, non va inteso nel senso che sia richiesta necessariamente la previa comparizione dinanzi al Tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che il debitore e i fideiussori siano previamente invitati a comparire dinanzi al giudice delegato.