(massima n. 1)
In tema di fallimento, il combinato disposto degli artt. 124, comma secondo e 137 legge fall. va interpretato nel senso che l'obbligatorietą della convocazione in camera di consiglio, in ipotesi di risoluzione del concordato fallimentare, si estende anche al soggetto che, come patto di concordato, abbia prestato fideiussione a favore dell'assuntore, venendosi quegli a trovare, ai fini dell'(in) adempimento, nella stessa posizione nella quale si trova il garante rispetto al fallito.