(massima n. 1)
L'art. 131 della l. fall., nell'attribuire la legittimazione attiva solo a coloro che abbiano proposto opposizione nel corso del giudizio di omologazione ed al fallito, non preclude all'assuntore la possibilità di agire per la tutela di un proprio diritto, in virtù di un potere che gli appartiene in via esclusiva in relazione alla situazione patrimoniale in cui è subentrato. Sotto un tal punto di vista non può pertanto negarsi all'assuntore l'astratta possibilità di impugnare la sentenza di omologazione del concordato fallimentare.