(massima n. 1)
L'accordo per il trasferimento di beni del fallito in favore dell'assuntore del concordato fallimentare, che sia stato inserito nei patti del concordato stesso, diviene operativo con la sentenza di omologazione, la quale, pertanto, č assoggettata, anche in ordine a tale trasferimento, alla prevista imposta di registro (nella specie, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), senza che possa spiegare in proposito influenza la circostanza che per detti beni le clausole concordatarie contemplassero l'affidamento ad un terzo in qualitą di sequestratario convenzionale.