(massima n. 1)
Agli effetti dell'imposta di registro, nel sistema disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare — quale atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria (così attuando la manifestazione di capacità contributiva presupposta dall'imposizione) — è soggetta a tassazione proporzionale ed è inquadrabile tra gli atti (giudiziali) genericamente indicati sub lettera c) dell'art. 8 della tariffa di cui all'allegato A) del citato D.P.R. e non quindi tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione che si limitano ad approvare mediante un semplice controllo esterno un atto negoziale autonomo, soggetti a tassa fissa ai sensi della lettera f) dell'art. 8 della stessa tariffa.