(massima n. 1)
Dal tenore della norma contenuta dall'art. 130 L. fall. — il quale dispone che la sentenza di omologazione del concordato è provvisoriamente esecutiva e che alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato — si desume che l'obbligo di deposito sussiste per i pagamenti che abbiano scadenza anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (al fine di evitare che i pagamenti medesimi avvengano in un momento nel quale la sentenza non abbia ancora acquistato carattere di definitività), senza, però, escludere che la sentenza di omologazione possa fissare, in conformità con la proposta del fallito, la decorrenza del termine per i pagamenti alla data del passaggio in giudicato.