(massima n. 1)
Il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali decreti del giudice delegato — ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione — hanno carattere meramente esecutivo, con la conseguenza che detti decreti, al pari di quelli emessi dal tribunale su reclamo ex art. 26 legge fall., non risolvendo alcun conflitto tra assuntore e terzo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.