(massima n. 1)
La sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilitą delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 64 o 67 della l. fall., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, venendo meno in tale ipotesi l'interesse dei creditori alla prosecuzione di dette azioni, finalizzate alla ricostruzione della massa attiva, le quali devono pertanto dichiararsi improseguibili.