(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice delegato al fallimento sono modificabili e revocabili, sia d'ufficio che su istanza di parte, fino al momento della relativa esecuzione e, quindi, nel caso di provvedimenti preordinati alla liquidazione dell'attivo ed al trasferimento dei beni oggetto della liquidazione, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, al quale soltanto (e non anche, invece, al provvedimento di aggiudicazione) consegue l'effetto traslativo, onde l'avvenuta aggiudicazione di un bene non costituisce ostacolo alla sospensione della liquidazione ex art. 125, comma terzo L. fall. Ne consegue che, per effetto della proposta di concordato, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell'attivo, in base alla valutazione discrezionale degli interessi dei creditori, può essere esercitato, con riguardo alla vendita all'incanto di beni immobili acquisiti al fallimento o dell'intera azienda del fallito, anche dopo che l'aggiudicatario abbia pagato il prezzo, e fino a quando non sia stato emanato in suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c.