(massima n. 1)
In caso di riapertura del fallimento di una societą che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'accoglimento dell'istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall'uso del termine «riapertura» sia dalla non necessitą di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando, ai fini della continuitą ed unicitą del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti medio tempore dall'imprenditore possano essere revocati.