(massima n. 1)
La competenza a decidere sulla richiesta di riabilitazione, attribuita dall'art. 683 c.p.p. al tribunale di sorveglianza, pure nel caso di «condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti», sussiste anche quando si tratti della riabilitazione da misura di prevenzione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327 giacché l'indicazione, contenuta in detta ultima disposizione, della corte d'appello come organo competente a provvedere va intesa come manifestazione della volontą del legislatore non di «disporre altrimenti» ma, al contrario, di conformare la disciplina dell'istituto a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale allora vigente (secondo cui la competenza era appunto della corte d'appello), di tal che, mutata la disciplina codicistica, deve ritenersi che quest'ultima debba comunque trovare applicazione anche nel caso della riabilitazione di cui al citato art. 15 della legge n. 327/88, sostituendosi, quindi, la competenza del tribunale di sorveglianza a quella della corte d'appello.