(massima n. 1)
La competenza a disporre la riabilitazione da misura di prevenzione appartiene alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, disposizione tuttora in vigore, atteso che l'art. 683 c.p.p. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa, comunque, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.