(massima n. 1)
È carente di motivazione il provvedimento del tribunale di sorveglianza che abbia rigettato l'istanza di riabilitazione ritenendo insussistente il ravvedimento dell'istante sulla base della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna e del mancato conseguimento della sanatoria dell'opera abusiva, considerati alla luce della pendenza di un procedimento penale, ove il tribunale stesso non abbia valutato in concreto quegli elementi (irrilevanti, di per sé, e anche nella loro combinazione) al fine della qualificazione del comportamento del richiedente e dell'accertamento della prova di buona condotta: il semplice riferimento agli elementi stessi è apodittico e non costituisce validità di motivazione del provvedimento di diniego del beneficio.