(massima n. 1)
La riabilitazione da misura di prevenzione, prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, č tuttora di competenza della corte d'appello, secondo quanto espressamente previsto (in conformitā a quella che era, all'epoca, l'ordinaria disciplina in materia di riabilitazione) dalla suindicata disposizione normativa, da ritenersi ancor oggi in vigore in tutte le sue parti, atteso che l'art. 683 del nuovo codice di procedura penale attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa comunque esplicitamente salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.