(massima n. 1)
L'inapplicabilità dei benefici combattentistici prevista dall'art. 11 D.L.vo 4 marzo 1948 n. 137 non costituisce effetto penale (e quindi effetto penale militare) della condanna per diserzione sia perché la limitazione non deriva necessariamente ed esclusivamente da una condanna (la legge prevede che i benefici non siano applicabili anche quando il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia) sia perché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 3 maggio 1993, l'attribuzione dei benefici combattentistici ha la funzione di gratificare un merito il cui mancato riconoscimento non può assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Una volta ottenuta la riabilitazione penale non sussiste perciò alcun interesse da parte del soggetto ad ottenere la riabilitazione militare e la relativa istanza presentata al tribunale di sorveglianza deve essere dichiarata inammissibile.