(massima n. 1)
Il principio sancito dall'art. 657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene “sine titulo” espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.