(massima n. 1)
Mentre nella determinazione della pena da eseguire va computato il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, solo se questa non sia stata, poi, applicata definitivamente, la custodia cautelare sofferta in costanza di esecuzione della detta misura č suscettibile di valutazione ai fini del computo della pena complessiva da espiare e anche della determinazione della data di decorrenza di essa. (Fattispecie relativa all'individuazione del termine iniziale di espiazione dell'ergastolo, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto sussistere un interesse concreto del condannato nella possibilitā di anticiparne la decorrenza, al fine di ottenere in anticipo l'ammissione ai benefici penitenziari).