(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero, nella formazione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, inserisca fra le pene da eseguire anche una pena ancora coperta da condono, chiedendo nel contempo la revoca di tale beneficio al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo, se investito anche di doglianza da parte del condannato il quale lamenti l'illegittimitā del suddetto inserimento e del relativo ordine di esecuzione, non č tenuto, pur riconoscendo la fondatezza di tale doglianza, a disporre la scarcerazione del condannato medesimo se nel contempo accolga anche la suindicata richiesta di revoca avanzata dal pubblico ministero; ciō in quanto l'ordine di esecuzione della pena, per la parte in cui questa č ancora formalmente coperta da condono, non č da considerare nullo, ma soltanto inefficace fino a quando la revoca del beneficio non sia stata pronunciata.