(massima n. 1)
La competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie per insolvibilitā del condannato spetta al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto penitenziario nel quale si trovava, all'atto della richiesta del P.M., il condannato. (In motivazione, la S.C. ha escluso che, nella compiuta regolamentazione prevista in proposito dal nuovo codice di rito penale, possa sopravvivere il criterio di cui all'art. 107 della legge n. 689 del 1981)