(massima n. 1)
In tema di esecuzione in materia penale, la norma contenuta nell'art. 103, L. 24 novembre 1981, n. 689, stante il riferimento fatto, in rubrica, al «limite degli aumenti» e, nel testo, alla «durata complessiva della libertà controllata», è applicabile nel solo caso in cui, a seguito di concorso materiale di reati, la conversione per insolvibilità del condannato deve effettuarsi dopo il cumulo di più pene pecuniarie della stessa specie. Nel caso in cui si tratta invece di pena inflitta per un solo reato, deve applicarsi il generale disposto di cui al precedente art. 102 della stessa L. n. 689 del 1981, secondo il quale la pena dell'ammenda non eseguita per insolvibilità del condannato si converte nella libertà controllata per un periodo massimo di sei mesi.