(massima n. 2)
L'impossibilitā di esecuzione del decreto di conversione delle pene pecuniarie comporta, ai sensi degli artt. 102 e 108, L. n. 689 del 1981, la riconversione in pena detentiva che va richiesta dal pubblico ministero competente per l'esecuzione alla magistratura di sorveglianza.