(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, a fronte della richiesta, da parte del pubblico ministero, di conversione di pena pecuniaria per insolvibilitā di condannato irreperibile, declini la competenza propria e di qualsiasi altro magistrato di sorveglianza, restituendo gli atti allo stesso pubblico ministero, non č qualificabile - indipendentemente dalla sua fondatezza o meno - come abnorme, ma č assimilabile, per il suo contenuto sostanziale, ad una declaratoria di inammissibilitā della richiesta, pronunciata ai sensi dell'art. 666, comma secondo, c.p.p. Avverso detto provvedimento, quindi, in base a quanto previsto dall'ultima parte della disposizione normativa ora richiamata, č esperibile ricorso per cassazione.