(massima n. 1)
Presupposto della conversione di pene pecuniarie, di cui agli artt. 136 c.p., 660 comma 2 c.p.p., e 102 L. 24 novembre 1981 n. 689 è l'effettiva insolvibilità del condannato, intesa come situazione oggettiva e permanente di impossibilità di adempienza. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso affermando che il ricorrente è percettore di redditi da lavoro dipendente aggredibili nei limiti consentiti dalla legge, con conseguente non configurabilità di una situazione di «effettiva insolvenza»).