(massima n. 1)
Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art. 660, comma 3, c.p.p. (dovendosi considerare implicitamente abrogati l'art. 237 del R.D. 23 gennaio 1865 n. 2701 e gli artt. 78 e 79 della tariffa penale approvata con D.M. 28 giugno 1866, in base ai quali poteva darsi luogo a dilazioni in via amministrativa), č subordinato alla sola ritenuta sussistenza, da parte del magistrato di sorveglianza, di «situazioni di insolvenza». Esso, quindi, non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art. 660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata «impossibilitą» di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa».