(massima n. 1)
La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 656 c.p.p. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, č norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art. 665 c.p.p. Ne deriva che essa č di stretta interpretazione, e non č pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autoritā di polizia o con l'autoritā giudiziaria).