(massima n. 1)
Una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso, per un termine non inferiore a quello di cinque giorni previsto dall'art. 656, comma secondo, c.p.p., l'esecuzione dell'ordine di carcerazione non preceduto dall'intimazione a costituirsi in carcere, viene meno qualsiasi interesse del condannato a far valere la nullitą dell'ordine medesimo perché emesso in luogo dell'ingiunzione stessa.