(massima n. 1)
L'art. 115 della legge fallimentare prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 c.c.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela.