(massima n. 1)
Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile (per assicurare la necessaria continuitā, nei casi in cui la gestione č destinata a proseguire, come nella specie, essendo stato il curatore revocato dalla carica ), anche l'effettivo controllo di gestione, cioč la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che giā in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore.