(massima n. 1)
Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioč la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che giā in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "mala gestio"; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificitā, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attivitā cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonchč le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, cosė da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.