(massima n. 1)
In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non č ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., l'ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato non abbia approvato il conto ed abbia fissato l'udienza davanti al collegio, a norma dell'art. 116, ultimo comma, legge fallimentare e dell'art. 189 c.p.c., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione.