(massima n. 1)
Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fallimentare, il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, deve chiedere l'insinuazione del vantato credito allo stato passivo secondo le regole ordinarie, sottoponendo la propria pretesa alla verifica endofallimentare; in mancanza, non può dolersi della mancata comunicazione del rendiconto del curatore, che è dovuto, ai sensi dell'art. 116 legge fallimentare, soltanto a chi risulti creditore in esito alla procedura di verificazione.