(massima n. 1)
In tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, primo comma, n. 2 legge fall. (nella specie, l'estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 105 legge fall., "ratione temporis" vigente e, con esse, in particolare, l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., che assicura l'intangibilitą nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto con cui tribunale aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che, dopo l'aggiudicazione ed il pagamento del relativo prezzo, aveva emesso, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento di un immobile e contestualmente sospeso la vendita, ai sensi dell'art. 108 legge fall., in presenza della predetta causa di chiusura del fallimento).