(massima n. 1)
Al fine dell'applicazione dell'art. 95 del terzo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dettato per il fallimento ma operante anche per la liquidazione coatta amministrativa (e per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in forza della equiparazione contenuta nell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in L. 3 aprile 1979 n. 95), a norma del quale, dopo una pronuncia di primo grado, da cui risulti il credito, il credito stesso si sottrae alla procedura concorsuale della formazione dello stato passivo, e si rende necessaria, se si vuole non ammetterlo, l'impugnazione di quella pronuncia in sede ordinaria, occorre fare riferimento, nel caso di processo soggetto al rito del lavoro, alla data del dispositivo letto in udienza, che esprime il suddetto accertamento giurisdizionale del credito, mentre resta in proposito irrilevante la posterioritą della motivazione a sostegno della relativa decisione.