(massima n. 1)
Nella procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione del credito rileva unicamente il provvedimento adottato dal giudice delegato e riportato nello stato passivo, avendo la comunicazione del curatore al creditore unicamente la funzione di portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta ammissione o esclusione del credito ai fini del decorso del termine per l'eventuale, opposizione, oggetto della quale č, dunque, il detto provvedimento del giudice delegato, e non la comunicazione dello stesso, priva di carattere decisorio. La comunicazione, infatti, originariamente - prima che la sentenza n. 102 del 1986 della Corte costituzionale colpisse l'art. 98, primo comma, della legge fallimentare - neppure prevista, ha la sola funzione di portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento del giudice delegato senza dispiegare alcun effetto ulteriore, incombendo sulla parte l'onere di accertare l'effettivo contenuto del provvedimento del giudice delegato.