(massima n. 1)
La sufficienza, al fini dell'ammissione al passivo fallimentare, dell'invito al pagamento, notificato, ai sensi dell'art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, dall'Amministrazione finanziaria al curatore, sulla base delle risultanze cartolari della dichiarazione IVA del contribuente, č limitata al solo credito d'imposta, mentre non riguarda le sanzioni e gli interessi, la cui pretesa, comportando effetti di natura afflittiva per il fallito e i suoi creditori, deve essere azionata sulla base di un provvedimento impugnabile innanzi al giudice tributario.