(massima n. 1)
In caso di dichiarazione di fallimento del contribuente mentre è in corso il giudizio tributario relativo all'impugnazione di un avviso di accertamento, qualora tale evento interruttivo non sia stato dichiarato nel corso del processo, tanto che quest'ultimo sia proseguito fra le parti originarie, l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'ammissione al passivo fallimentare del credito tributario sulla base del solo ruolo, senza potersi tuttavia, avvalere del giudicato, in quanto la sentenza emessa non è nulla né "inutiliter data", potendo produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità, ma è da considerarsi inopponibile alla procedura fallimentare.