(massima n. 1)
Qualora il reato per il quale è richiesta l'estradizione è punito, secondo la legge dello Stato richiedente, con la pena di morte, l'autorità giudiziaria non può pronunciare sentenza favorevole alla estradizione sulla base di assicurazioni dello Stato richiedente che comunque non consentano di pervenire a conclusioni di certezza circa la ineseguibilità di detta pena. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Bielorussia, nella quale la Corte ha ritenuto prive di ogni carattere di certezza in ordine alla non applicazione della pena di morte le dichiarazioni di intenti provenienti dalla procura di un tribunale di detto Stato).