(massima n. 1)
In tema di estradizione, è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il presidente della corte d'appello, su richiesta dell'autorità governativa per il tramite del procuratore generale, dispone la proroga del termine di perenzione dell'arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 10, par. 4, della L. 22 aprile 1985, n. 158. Pertanto, l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento non ha potere di annullamento, riservato al giudice dell'impugnazione, sicché la richiesta in tal senso avanzata dalla parte deve essere dichiarata inammissibile dal giudice adito e, in mancanza, dalla Corte di cassazione, se investita della cognizione del caso da una delle parti processuali.