(massima n. 3)
In tema di mandato di arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di stabilire, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6, L. n. 69 del 2005, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna sia ostativa alla consegna, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della previsione che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. La Corte ha altresì precisato che in tale ultima ipotesi l'autorità giudiziaria di esecuzione non è tenuta ipso facto a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie.